REGOLAMENTO INTERNO CORPO MUSICALE DI CRESCENZAGO
ART. 1
Il presente regolamento interno costituisce appendice integrativa della Statuto.
L’Associazione “Corpo musicale di Crescenzago” (d’ora in poi chiamata banda o banda musicale), con sede in Milano – piazza Costantino 1 – è retta da principi di mutualità e solidarietà sociali, non ha fini di lucro e persegue scopi sociali e di interesse collettivo, con l’obiettivo principale di diffusione della musica, sotto ogni aspetto folcloristico e culturale.
La vita della banda è basata essenzialmente sul volontariato, ogni socio è quindi tenuto a prestare il suo contributo, non solo dal punto di vista musicale, ma anche nel funzionamento organizzativo.
ART.2
L’ammissione alla banda è aperta a coloro che manifestano una particolare attitudine alla pratica musicale, ed è subordinata all’accettazione del presente regolamento.
Per divenire componente dell’associazione occorre fare istanza al consiglio direttivo ai sensi dell’art. 10 dello statuto.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto è richiesta una quota associativa annuale fissata dal consiglio direttivo.
ART.3
La banda è composta da persone di ambo i sessi (soci musicanti) , dai 6 anni in poi. Per la partecipazione alle attività della banda è necessario, per i minori, il preventivo assenso, espresso con la più ampia formula liberatoria da parte di chi esercita la patria potestà o le funzioni tutorie ai sensi del codice civile.
ART.4
I componenti della banda sono tenuti a partecipare a tutti i servizi calendarizzati.
ART.5
Ciascun componente della banda, nelle trasferte per le esibizioni, è tenuto a presentarsi all’ora convenuta per la partenza indossando la divisa, avendo cura di avere in perfetta efficienza lo strumento e le partiture che servono durante l’esibizione. Ciascun componente durante l’esibizione deve comportarsi in modo corretto ed irreprensibile al fine di non arrecare disturbo all’esecuzione, ai compagni, al pubblico e alle cose.
RUOLI E MANSIONI
(Fermo restando gli altri organi previsti all’art. 15 dello Statuto)
ART. 6 IL PRESIDENTE
E’ il rappresentante ufficiale del sodalizio e lo rappresenta in tutte le manifestazioni pubbliche e private.
Interviene in tutte le attività della banda ed ha potere decisionale in tutte le controversie.
Sceglie come suo Vice-Presidente uno dei membri del Consiglio Direttivo che accorperà due cariche
Art. 7 IL MAESTRO DIRETTORE
È nominato dal consiglio direttivo e rimane in carica fino a nuova deliberazione, determinata dal venir meno dei requisiti di fondo che garantiscano una regolare, corretta e proficua collaborazione tra le parti.
Al maestro viene affidata la direzione musicale dell’associazione.
Cura l’insegnamento dei brani e delle esecuzioni.
Seleziona i brani da eseguire.
Ha la responsabilità sulla buona riuscita di un servizio, di un concerto o di una esecuzione, mettendo in campo la sua esperienza professionale e cercando di ottenere il massimo risultato con le risorse (logistiche, finanziarie, esecutive ecc.) messe a disposizione dall’associazione stessa. Dirige i concerti.
Art. 8 IL CAPO-BANDA
All’occorrenza, su proposta del maestro o del consiglio direttivo, può essere proposta la nomina di un capo-banda da selezionare tra i membri effettivi della banda. Il capo-banda ha un ruolo di rappresentanza all’interno dell’organico, si fa portavoce verso il maestro o membri del consiglio direttivo di eventuali proposte, problematiche interne ecc.. Può, eccezionalmente, sostituire il maestro, conduce e coordina le manifestazioni esterne.
NORME COMPORTAMENTALI
ART. 9
AI MUSICANTI si richiede un impegno costante e una partecipazione assidua in tutti i momenti di attività musicale; ciò si può concretizzare con:
rispetto reciproco, sia dal punto di vista umano che musicale;
rispetta nei confronti del maestro , del capo-banda come persona, delle sue direttive e dei suoi insegnamenti;
rispetto del presidente e dei membri del consiglio direttivo e del loro operato;
si richiede la disponibilità ad offrire aiuto per realizzare le iniziative associative;
rispetto degli ambienti assegnati all’associazione, delle strutture e dei beni a disposizione;
rispetto degli ambienti e delle strutture in cui la banda è chiamata a prestare servizio;
prendersi cura dello strumento, della divisa, degli spartiti e di tutti gli oggetti ricevuti in dotazione. Eventuali guasti, dovuti a mancata cura nei confronti dello strumento in dotazione, saranno a carico dello strumentista;
rispetto degli orari e degli appuntamenti. È buona educazione arrivare con un po’ di anticipo.
ART. 10
DURANTE LE PROVE si richiede ad ognuno il massimo impegno, per potersi esprimere al meglio e per permetterlo anche agli altri. Perché le prove si svolgano nei miglior modo bisogna:.
Arrivare puntuali e prepararsi con celerità.
Essere pronti al segnale del maestro e seguirne le direttive.
Evitare commenti o affermazioni che possono creare scompiglio e tutto ciò che può far perdere tempo e concentrazione (per ogni problema rivolgersi successivamente al consiglio direttivo).
Al termine delle prove riordinare le proprie parti ed il proprio posto.
Segnalare al capo banda o ai consiglieri problemi, quali la mancanza di spartiti, guasti allo strumento o gli accessori o osservazioni particolari.
Art. 11
DURANTE I SERVIZI , per non rovinare il lavoro di tutto il gruppo èobbligo:
Presentarsi puntuali e con divisa, strumento, spartiti ed accessori in ordine.
Tenere un atteggiamento ordinato, mantenere lo schieramento ed un comportamento adatto alle situazioni.
Non disperdersi fino al termine dei servizio.
Porre il massimo impegno ed attenzione, evitare di disturbare le esecuzioni chiacchierando o con rumori.
Essere disponibili a dare il proprio aiuto nell’allestimento e nel riordino dei palco e delle strutture in cui si presta servizio (smontare ognuno il proprio leggio, riordino del materiale di dotazione).
Qualora un musicante si trovi improvvisamente impossibilitato/a a partecipare ad un servizio è tenuto/a ad avvertire tempestivamente il capo banda o almeno un consigliere.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 12
I componenti della banda sono tenuti alla frequenza obbligatoria delle prove che avranno cadenza almeno settimanale. Nei casi di preparazione di concerti di notevole valore artistico le prove possono avere luogo anche più volte a settimana. Coloro che non ottemperano alle norme di frequenza, senza motivata giustificazione, incorrono nella sospensione dall’attività a discrezione del consiglio direttivo.
ART. 13
Ogni componente del complesso bandistico è tenuto a rispettare e far rispettare le norme del presente Regolamento, segnalando al Maestro ovvero al capobanda o direttamente agli organi direttivi, ogni trasgressione che disturbi l’esecuzione musicale o che, in ogni modo arrechi pregiudizio all’immagine della banda e alle sue finalità educative.
SEDE SOCIALE
ART. 14
La sede sociale è fruibile da tutti i soci musicanti per le attività bandistiche.
Ogni socio dovrà adottare un comportamento tale da non arrecare danni o deteriorare o sporcare il materiale e le attrezzature presenti.
Ogni socio dovrà mantenere ordinato il proprio materiale nei luoghi a lui destinati.
Ogni socio ha la facoltà di chiederne un uso temporaneo per manifestazioni private che non coinvolgono direttamente tutti i soci, quali feste di compleanno o altro tipo di festa, con esclusione dall’accesso ai locali adibiti ad archivio.
La richiesta deve essere inoltrata al Presidente della banda che può concedere o negare l’accesso.
In ogni caso la sede concessa per uso temporaneo dovrà essere lasciata ordinata e pulita e le chiavi dovranno essere prelevate preventivamente e restituite al presidente successivamente.
La sede non potrà essere utilizzata come sala-prove di gruppi musicali e/o singoli musicisti che esulino dall’attività bandistica.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 15
Ogni membro della banda che intende cessare il rapporto di collaborazione con la struttura bandistica per qualsiasi motivo, dovrà formalizzarlo consegnando le dimissioni agli organi direttivi. Contestualmente dovrà restituire la divisa – ove ricevuta – pulita ed in ottimo stato, e quant’altro ricevuto in comodato d’uso, (strumenti musicali, bocchini, spartiti, ed altro materiale o oggetti di proprietà della banda).
Chiunque non voglia o non possa restituire quanto indebitamente trattenuto è
tenuto a versare alla banda il valore degli oggetti non restituiti.
La cessazione dall’attività bandistica non implica necessariamente la perdita di qualità di socio, normata dall’art. 14 dello Statuto.
ART.16
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Corpo Musicale di Crescenzago, alle norme vigenti in materia e particolarmente a quanto stabilito nel codice civile.
Approvato il 25 Giugno 2018